L'art. 17,18 del Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — del 15 di marzo del 2010 spiegano e definiscono le indicazioni di vendita delle bottiglie di porto.
Link alla pagina portoghese dove scaricare il file pdf Regulamento nº 242 de 2010, de 15 de Março
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Qui di seguito troverete la traduzione:
Art. 17°
Indicazioni di vendita
obbligatorie
1 -nell'etichetta
della bottiglia di porto deve essere indicata una delle seguenti
indicazioni di vendita:
a)
“Vintage”;
b)
“Late Bottled Vintage” o “LBV” la quale dovrà essere scritta
nella medesima riga e stesso tipo di carattere e colore
c)
“Colheita”(significa vendemmia o raccolta) o data di vendemmia
“10
anos de idade”(10 anni di età), “20 anos de idade”,”30 anos
de idade” o “40 anos de idade” quando il vino sia destinato
negli Stati Uniti d'America.
e)
“Crusted”;
f)”Reserva”
o “Reserve”;
g)”Reserva
Tawny” o “Tawny Reserve” e “Reserva Branco” o “Whitw
Reserve”(bianco);
h)”Tawny”;
i)”Ruby”;
j)”Branco”,
“Blanc” o “White”;
k)
“Branco Leve Seco”;
l)”Rosado”
o “Rosé”
2 –
L'IDVP(Istituto del Vino Porto) potrà permettere che nei porti non
integrati nelle categorie speciali siano dispensati
dall'obbligatorietà dell'indicazione di una indicazione
tradizionale.
Articolo
18.°
Indicazione di vendita
facoltativa
1--
Nell'etichetta della bottiglia
di vino porto possono inoltre essere presenti una delle seguenti
indicazioni facoltative in linea con l'art 16 lettera c).
a)
“Envelhesido em Garrafa”, “Bottled Matured” o “Bottle Aged”
per i vini Vintage, LBV, Crusted o Garrafeira ;
b)
“Velho” o “Old”, per vini con indicazione di età di 10, 20
anni, Coheita e Branco con almeno 10 anni di invecchiamento in botte
c)
“Muito Velho” o “Very Old”, per i vini con indicazione di età
di 30 , 40 anni con destinazione
Stati
Uniti d'America, Colheita e Branco con almeno 30 anni di
invecchiamento in botte (balseiros o cascos, pipas ).
d)”Garrafeira”
nei termini della legislazione in vigore;
e)”Ruby”
per il vino Reserva o Reserve;
f)
“Tawny” per i vini con indicazione di età e Tawny oppure White
per i vini con data di vendemmia e Reserva o Reserve;
g)”Especial”
o “Special” oppure “Finest” per i vini Reserva o Reserve,
Reserva Ruby o Ruby Reserve, Reserva Tawny o Tawny Reserve, Reserva
Branco o White Reserve;
h)
“Fine” per il vino Tawny, Ruby, Rosado, Rosè, Branco, Blanc,
White;
i)Làgrima
per il vino porto molto dolce;
2 –
in deroga a quanto disposto nel n°1 viene stabilito:
a)
l'indicazione Garrafeira potrà essere utiizzata insieme con le
indicazioni riferite nelle lettere a) e f) del no 1 di questo
articolo;
b)
l'indicazione prevista alla lettera f) del no 1 di questo articolo,
potrà essere utilizzata insieme con le indicazioni previste nelle
lettere b) e c) della stessa disposizione.